
Con una recente sentenza il Consiglio di Stato ha specificato l’art. 269 del d.lgs 152/2006 in materia di autorizzazione alle emissioni in atmosfera. L’articolo prevede che gli impianti che producono emissioni devono essere autorizzati. Il comma 8, tuttavia, prevede la possibilità di modifica dell’impianto distinguendo tra modifica non sostanziale e modifica sostanziale. Proprio con riferimento a quest’ultima possibilità, si afferma, nella sentenza n. 2746 del 29 aprile 2009, che il legislatore nel comma 8 impone al gestore (in caso di modifica sostanziale) di presentare un nuova domanda di aggiornamento dell’autorizzazione; tale domanda deve seguire lo stesso iter procedimentale dell’autorizzazione originaria. Altro concetto espresso è la definizione di “modifica sostanziale”, che deve intendersi come “quella modifica che comporti un au mento o una variazione qualitativa delle emissioni o che altera la convogliabilità tecnica delle stesse”.
fonte: Il Sole 24 ORE News Ambiente.