
Con l’emanazione del D.lgs 81/08 tra gli obblighi del Datore di Lavoro vi è anche la comunicazione all’INAIL del nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
Qualora il nominativo fosse già stato comunicato nel 2009 e al 31/12/2009 non fossero intercorse variazioni, non vi è la necessità di una nuova trasmissione all’Istituto.
Una nuova comunicazione dovrà essere effettuata solo nel caso in cui sia stato nominato o designato un RLS differente da quello segnalato in precedenza e tale comunicazione dovrà esser fatta entro il 31 marzo, in via telematica dal sito www.inail.it <http://www.inail.it/> al link “punto cliente”.
MESIS srl è a disposizione per ogni eventuale chiarimento.
Fonte: Mesis srl